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LA CONVENZIONE ART. 14 DLGS 276/2003 IN PROVINCIA DI BERGAMO

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SOGGETTI AMMESSI A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE EX. ART. 14 D.LGS 276/2003s le cooperative sociali di tipo B (ossia cooperative che svolgono attività diverse - agricole,
industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)
che siano iscritte all'albo delle Società Cooperative previsto nell'art. 2512 dell'ultimo comma del Codice Civile e all'Albo regionale di cui alla L.R. 18 novembre 2003 n° 21 e successive modificazioni, nonché ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della convenzione quadro e loro consorzi operanti con almeno una unità locale nel territorio della Provincia di Bergamo.S i datori di lavoro che siano aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie dell'accordo istitutivo la convenzione ex art. 14 (o non associati ma che aderiscano, anche successivamente, alla Convenzione), che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11 e 12 della L. 68/99.

CONTENUTI E PROCEDURA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE EX. ART. 14 D.LGS 276/2003:I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti stipulano con la Provincia di Bergamo-Ufficio Collocamento mirato disabili e la cooperativa sociale di tipo B una convenzione in conformità
ai criteri stabiliti nella Convenzione quadro.
Mediante tale convenzione:s il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con separato atto scritto (le commesse di lavoro oggetto della convenzione dovranno di norma essere nuove o comunque oggetto di precedenti Convenzioni Art. 14).S La cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro la decorrenza dell'affidamento della commessa l'assunzione di disabili al fine di adempiere a tale commessa.La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a 1 anno.Per quanto concerne i riflessi sulla L. 68/99, l'affidamento della commessa deve essere regolato da apposito accordo tra le parti con separato atto scritto, nel quale sono stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti, i seguenti punti:A.   Determinazione del numero delle coperture: I valori numerici assoluti utili per la determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (Valore
Unitario Commessa); CP (Costo di Produzione); CL (Costo annuo del Lavoratore disabile).
B.   Durata del contratto di fornitura della commessa: la durata non deve essere inferiore ad un anno
Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale in esecuzione della convenzione ex art. 14, per la
copertura di un numero di posti ai sensi della Legge 68/99
entro tali limiti massimi:
s   non pi
ù
di 1 disabile se il datore di lavoro committente occupa fino a 50 dipendenti
S   non pi
ù del 20% della quota di riserva se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti
Stante tali limiti massimi, per determinare il numero delle coperture corrispondenti al conferimento
della commessa, viene utilizzato il seguente coefficiente di calcolo:   
VUC - CP
C (numero delle coperture) =------------------
CL
C= numero delle coperture;
VUC= Valore Unitario Commessa al netto dell'IVA
CP - Costo di Produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i)
CL   = Costo annuo del Lavoratore disabile (con riferimento ai contratti collettivi di categoria______applicati dalla Cooperativa Sociale)________________________________________La Convenzione ex Art. 14 potrebbe costituire una opportunità per adempiere agli obblighi occupazionali della L. 68/99 per quei datori di lavoro che, pur svolgendo attività particolarmente faticose, pericolose o insalubri o di alta specializzazione, non possono accedere all'istituto
dell'esonero parziale per limiti dimensionali (aziende dai 15 ai 35 dipendenti) o che, pur accedendovi, trovano difficolt
à
ad individuare all'interno della propria organizzazione produttiva posizioni lavorative idonee.Le aziende associate che fossero interessate alla stipula della Convenzione ex . Art. 14 D.Las. n°276/2003 possono prendere contatto con gli Uffici dell'Area Sindacale di Confindustria Bergamo.La modulistica relativa alla Convenzione ex art. 14 D.Lgs. n° 276/2003 può essere scaricata dal sito internet della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it -* settore istruzione formazione
lavoro
e att. produttive -> collocamento mirato disabili
> stipula convenzione per il diritto al lavoro
dei disabili
 

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