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STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE
DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI - ONLUS

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
ART. 1 (S)
COSTITUZIONE E SEDE
1. L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta
in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ha personalita' giuridica di diritto
privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede centrale
e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187.
2. L'Unione Italiana dei Ciechi nella propria denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza
la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", ovvero
l'acronimo "ONLUS".
ART. 1 (R)
NATURA GIURIDICA
1. L'Unione Italiana dei Ciechi - ONLUS e' iscritta nel Registro delle
persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e al Registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383.
ART. 2 (S)
RAPPRESENTANZA E TUTELA
1. L'Unione Italiana dei Ciechi, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli
interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute
con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23
dicembre 1978.
ART. 3 (S)
SCOPI
1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, che opera senza fini di lucro per
l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, e'
l'integrazione dei ciechi ed ipovedenti nella societa'.
2. L'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite
strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in
base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o,
relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa
comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei
ciechi ed ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni
ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecita', per il
recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi ed
ipovedenti;
c) promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi ed ipovedenti e
per la loro formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi ed
ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attivita'
professionale in forme individuali e cooperative;
e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessita' dei ciechi ed
ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la
disponibilita' di sempre piu' avanzati strumenti.
4. E' fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D.
L.vo 460/97, di svolgere attivita' diverse da quelle di cui ai commi
precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 (S)
RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
1. L'Unione Italiana dei Ciechi puo' aderire ad organizzazioni nazionali ed
internazionali per il conseguimento degli scopi associativi.
ART. 5 (S)
INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESSIONALE
1. L'Unione Italiana dei Ciechi esplica la propria opera con apartiticita' e
aconfessionalita', ispirandosi ai principi della democrazia e della
Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Unione Italiana dei Ciechi attua per i soci effettivi una disciplina
uniforme del rapporto associativo e modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto, con esclusione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori
d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti, nonche' per la nomina degli organi sociali.
3. L'Unione Italiana dei Ciechi garantisce la libera eleggibilita' dei
propri organi, osservando il principio del voto singolo.
4. L'Unione Italiana dei Ciechi adotta il principio della sovranita' della
assemblea dei soci.
TITOLO II
DEI SOCI
ART. 6 (S)
CATEGORIE DI SOCI
1. L'Unione Italiana dei Ciechi comprende quattro categorie di soci:
effettivi, aggregati, sostenitori e onorari:
a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali ed
ipovedenti gravi (articoli 2, 3 e 4 della legge 3.4.2001, n. 138);
b) soci aggregati sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti
giudiziali, nonche' gli ipovedenti medio-gravi e gli ipovedenti lievi
(articoli 5 e 6 della legge 3.4.2001, n. 138);
c) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono anche
economicamente all'attivita' dell'Unione;
d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi
all'organizzazione ed ai ciechi ed ipovedenti o che illustrano la categoria
con la loro attivita' nel campo sociale e culturale.
2. Possono essere soci dell'Unione Italiana dei Ciechi anche i ciechi ed
ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale.
ART. 6(R)
AMMISSIONE A SOCIO
Comma I
Si acquista la qualita' di socio effettivo o aggregato con l'ammissione
deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente
competente.
Comma II
Per l'iscrizione all'Unione occorre presentare domanda, in carta libera,
nella quale vanno dichiarate, oltre le generalita', cittadinanza, residenza,
stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie,
nonche' copia del referto della Commissione Sanitaria per gli accertamenti
oculistici o di controllo ovvero certificato rilasciato da un oculista del
Servizio Sanitario Nazionale, oppure copia autenticata da impiegato della
Sezione a cio' designato, del libretto di pensione di cieco civile. E' fatta
salva la facolta' della Sezione di avvalersi in ogni momento di un oculista
di fiducia per l'accertamento del visus del richiedente.
Comma III
Nella domanda per l'iscrizione in qualita' di socio aggregato legale
rappresentante di socio minore o interdetto giudiziale va dichiarata la
posizione giuridica del richiedente nei confronti del socio rappresentato.
Comma IV
Per i minori di anni 18 la domanda, corredata dai documenti richiesti, e'
sottoscritta dal legale rappresentante.
Comma V
L'iscrizione e' decisa con delibera del Consiglio Sezionale nella seduta
successiva alla data di ricezione della domanda, e con effetto dalla data
risultante dal protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale, nella
prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda, non adotti
provvedimento, l'iscrizione opera di diritto.
Comma VI
Coloro che, per qualsiasi motivo, desiderino iscriversi in Sezione diversa
da quella della loro residenza devono farne motivata domanda alla Sezione
prescelta.
Comma VII
Salvo i casi di cui al precedente comma, il cambiamento di residenza dei
soci comporta il trasferimento alle Sezioni di nuova residenza; il
trasferimento va comunicato dal socio alla Sezione di origine e da questa
sollecitamente notificato alla Sezione presso la quale il socio si
trasferisce, con invio degli atti contenuti nel fascicolo personale del
socio.
Comma VIII
I soci residenti all'estero indicano la Sezione presso la quale intendono
essere iscritti. In mancanza di tale indicazione, l'iscrizione avviene
presso la Sezione di Roma.
Comma IX
L'anzianita' associativa, per i soci effettivi, si calcola dalla data di
iscrizione, restando conteggiati soltanto gli anni per i quali e' stata
pagata la quota associativa, ancorche' in ritardo, ivi comprese le
annualita' arretrate.
Comma X
La qualita' di socio sostenitore e' deliberata dal Consiglio della Sezione
Provinciale territorialmente competente.
Comma XI
La qualita' di socio onorario e' attribuita con delibera del Consiglio
Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della
Direzione Nazionale.
ART. 7 (S)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel
rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. I soci effettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. I soci aggregati hanno diritto di eleggere propri Comitati Consultivi.
4. I legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali hanno
diritto, altresi', all'elettorato attivo, nonche' passivo da computare nella
quota prevista per i vedenti dalle norme del presente Statuto.
5. Dovere di tutti i soci e' il rispetto delle norme statutarie e
regolamentari, nonche' delle deliberazioni adottate dagli organi
associativi.
6. I soci effettivi e i soci aggregati hanno il dovere di pagare la quota
associativa. La morosita' comporta la sospensione automatica dai diritti
associativi.
ART. 7(R)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E COMITATI CONSULTIVI DEI SOCI AGGREGATI
Comma I
I soci effettivi e i soci aggregati hanno il dovere di pagare annualmente la
quota sociale alla Sezione di appartenenza. Per i sottoscrittori di delega
valgono le modalita' previste dall'apposita convenzione.
Comma II
In caso di morosita', il socio e' sospeso da ogni attivita' associativa.
Comma III
I soci effettivi e i soci aggregati minorati della vista sono muniti di
tessera sociale con fotografia; detta tessera e' annualmente convalidata.
Comma IV
I soci di cui al comma I sono tenuti a pagare annualmente la quota sociale
alla Sezione di appartenenza nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
Per i sottoscrittori di delega valgono le modalita' previste dall'apposita
convenzione.
Comma V
Ogni Sezione invia alla Sede Centrale dell'Unione le variazioni del quadro
organizzativo.
Comma VI
I soci sostenitori sono muniti di apposita tessera rilasciata dalla Sezione
di appartenenza.
Comma VII
Al socio moroso, sospeso dalle attivita' associative, e' comunque inviato
l'avviso di convocazione delle assemblee e delle riunioni degli organi di
cui fa parte, ma potra' esercitare i diritti di socio esclusivamente se in
regola con la quota sociale.
Comma VIII
La qualita' di socio si perde per persistente morosita' deliberata dal
Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente. La
persistente morosita' consiste nel mancato pagamento della quota associativa
per due anni consecutivi.
Comma IX
I comitati consultivi dei soci aggregati possono distinguersi in:
a) comitati consultivi dei rappresentanti legali dei soci minori o
interdetti giudiziali;
b) comitati consultivi degli ipovedenti medio-gravi e lievi.
Comma X
I comitati consultivi collaborano con gli organi statutari dell'Unione nello
studio delle problematiche di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale,
formulando proposte e, ove richiesti, esprimendo pareri.
Comma XI
I comitati sono costituiti a livello sezionale o intersezionale, con un
numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.
Comma XII
Ciascun comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, un
coordinatore: i coordinatori dei singoli comitati sezionali o intersezionali
costituiscono il comitato regionale.
Comma XIII
E' costituito un comitato nazionale per ciascuna categoria di soci
aggregati, formato da sette componenti, eletti dai Presidenti dei rispettivi
comitati regionali riuniti in seduta comune. Le sedute comuni dei Presidenti
Regionali e le riunioni dei comitati nazionali sono coordinate da un
componente della Direzione Nazionale.
Comma XIV
I Comitati durano in carica quanto l'organo presso il quale sono costituiti.
ART. 8 (S)
DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi
maggiorenni.
2. I soci aggregati e i vedenti maggiorenni possono essere eletti nei
Consigli Sezionali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci
senza limitazioni di numero.
3. Non e' eleggibile chi non e' in godimento dei diritti civili e politici.
ART. 8(R)
DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, CAUSE DI INELEGGIBILITA', VERIFICA DEI POTERI
Comma I
Qualora una causa di ineleggibilita' sopravvenga nel corso del mandato,
l'organo competente delibera la decadenza.
Comma II
Coloro che risultano eletti, entro 8 giorni dalla comunicazione della
proclamazione dell'elezione, salvo i termini diversamente stabiliti dal
presente regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la
loro accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e
politici. L'assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad
accettazione.
Comma III
Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua
prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilita' dei
suoi componenti.
Comma IV
Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilita' e'
ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari.
ART. 9 (S)
CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
1. I ciechi ed ipovedenti cittadini italiani residenti all'estero hanno gli
stessi diritti e doveri dei minorati della vista residenti in Italia.
TITOLO III
ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
ART. 10 (S)
ORGANIZZAZIONE
1. L'Unione Italiana dei Ciechi e' una organizzazione nazionale unitaria e
si articola in strutture regionali e provinciali.
ART. 11 (S)
ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) la Direzione Nazionale;
e) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
h) il Presidente Regionale;
i) il Consiglio Regionale;
j) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
k) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;
l) l'Assemblea della Sezione Provinciale;
m) il Presidente della Sezione Provinciale;
n) il Consiglio della Sezione Provinciale
o) l'Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;
p) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale;
q) l'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti;
r) l'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti.
2. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi
collegiali compete una indennita' di carica stabilita nei modi ed entro i
limiti di legge e del Regolamento Generale.
ART. 11 (R)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Comma I
L'indennita' per i dirigenti nazionali e' stabilita dalla Direzione
Nazionale, quella per i dirigenti regionali dai Consigli Regionali, quella
per i dirigenti sezionali dai Consigli Sezionali, nei limiti di legge.
Comma II
Le indennita' non sono cumulabili tra di loro.
Comma III
Le spese del Congresso e del Consiglio Nazionali sono a carico del bilancio
della Sede Centrale. Le spese relative al funzionamento degli organi
dell'Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso cui operano.
Comma IV
Le indennita' per missioni e trasferte sono determinate dalla Direzione
Nazionale.
TITOLO IV
DEL CONGRESSO NAZIONALE
ART. 12 (S)
COMPETENZE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione Italiana dei Ciechi e
determina l'indirizzo della politica associativa.
2. Sono di sua competenza:
a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio
Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
b) le modifiche dello Statuto Sociale;
c) l'elezione del Presidente Nazionale;
d) l'elezione di 20 Consiglieri Nazionali.
ART. 13 (S)
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso e' convocato in via ordinaria ogni quattro anni, e, in via
straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o
lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.
ART. 13 (R)
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
Comma I
Il Presidente Nazionale comunica la data, la sede e l'ordine del giorno del
Congresso con lettera raccomandata ai Consiglieri Nazionali, ai Consiglieri
Regionali ed ai Consiglieri Provinciali almeno tre mesi prima della
riunione.
ART. 14 (S)
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso e' composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle
Sezioni Provinciali nella seguente misura:
- per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o
superiori a 200;
- per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o
superiori a 300.
2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal
numero dei soci.
3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la
quota associativa dell'anno precedente.
4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i
Consiglieri Nazionali uscenti, ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali.
5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la meta'
piu' uno degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie e
l'approvazione dello Statuto nel suo complesso sono approvate a maggioranza
degli aventi diritto al voto.
ART. 14 (R)
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO E INVIO NOMINATIVI DEI DELEGATI
Comma I
I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle assemblee ordinarie
delle Sezioni e i relativi indirizzi, nonche' degli altri soci che hanno
riportato voti nelle elezioni per i delegati sono comunicati dalle Sezioni,
entro venti giorni dall'effettuazione delle rispettive assemblee, ai
Consigli Regionali e alla Sede Centrale, unitamente all'indicazione numerica
dei soci in regola con il tesseramento sociale.
Comma II
Il Presidente Nazionale invia alle Sezioni Provinciali e ai Consigli
Regionali l'avviso di convocazione del Congresso con l'indicazione
dell'ordine del giorno, della sede e della data, in conformita' delle
delibere del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale.
Comma III
I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci
possono presenziare ai lavori congressuali.
Comma IV
La Direzione Nazionale ed il Presidente Nazionale possono invitare al
Congresso persone che abbiano acquisito benemerenze nei confronti dei ciechi
e dell'Unione.
Comma V
Il Presidente del Congresso ha facolta' di concedere la parola ai Probiviri,
ai Sindaci ed agli invitati.
ART. 15 (S)
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due
Vice-Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno tre vedenti, e cinque
questori tutti vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso.
2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:
a) Commissione per la verifica dei poteri;
b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;
c) Commissione elettorale.
3. Il Congresso puo', inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.
ART. 15 (R)
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE
Comma I
Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali.
Comma II
La conta dei voti relativi alla elezione del Presidente del Congresso viene
fatta da tre persone designate dal Presidente Nazionale.
Comma III
Le conte successive alla elezione del Presidente del Congresso, fino a
quando non siano stati eletti gli scrutinatori, vengono eseguite da tre
persone indicate dal Presidente del Congresso.
Comma IV
Il Congresso, dopo l'insediamento della presidenza e l'elezione degli
scrutinatori, procede alla costituzione delle commissioni di cui al
corrispondente articolo dello Statuto.
Comma V
La Commissione elettorale, la Commissione per le modifiche allo Statuto e la
Commissione per le risoluzioni congressuali possono essere costituite al
massimo da un rappresentante per ogni regione; la Commissione per la
verifica dei poteri e' composta da non piu' di sette membri.
Comma VI
Tutte le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente devono essere
presentate in forma articolata di emendamento, nei termini di cui all'art.
55, comma 2, dello Statuto.
Comma VII
La Commissione per le modifiche allo Statuto, sulla base degli emendamenti
presentati, redige un testo delle modifiche e lo trasmette al Presidente,
che lo sottopone all'approvazione del Congresso.
Comma VIII
L'elezione del Presidente e dei due vice-presidenti del Congresso, degli
scrutinatori, dei questori, dei componenti le commissioni, dei presidenti
delle sessioni congressuali e quelle concernenti ogni altro incarico
relativo ai lavori del congresso sono effettuate, di norma, per alzata di
mano.
Comma IX
Al Presidente del Congresso e' riservato ogni potere di organizzazione e
svolgimento dei lavori, con facolta' di allontanare qualunque estraneo al
Congresso (compresi gli accompagnatori dei delegati) dall'aula.
Comma X
Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del
Congresso ed e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
TITOLO V
DEL PRESIDENTE NAZIONALE
ART. 16 (S)
COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI
1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione Italiana
dei Ciechi.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della
Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a
promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone
la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;
c) convoca e presiede la Direzione Nazionale;
d) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della
Direzione Nazionale;
e) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione
Nazionale nella prima riunione.
3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito
dal Vice-Presidente Nazionale.
ART. 16 (R)
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Comma I
Il Presidente Nazionale puo' partecipare personalmente, o delegando un
componente del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale, alle
riunioni degli organi periferici dell'Unione.
Comma II
L'incapacita' del Presidente Nazionale, prevista dall'art. 19, lettera d)
dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l'esercizio delle funzioni in
modo grave e permanente. Lo stato di incapacita' e' dichiarato su proposta
della Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale con il voto dei tre
quarti dei componenti, sulla base di documentati riscontri obiettivi.
Comma III
In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale, il Vice-Presidente
Nazionale convoca con urgenza il Consiglio Nazionale. Fino alla elezione del
nuovo Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita tutte le funzioni.
Comma IV
Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino
al Congresso Nazionale.
TITOLO VI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 17 (S)
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale e' costituito:
a) dal Presidente Nazionale che lo presiede;
b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
c) dai Presidenti Regionali e dagli eventuali rappresentanti delle Sezioni a
Statuto Speciale con province autonome.
ART. 17 (R)
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE, VOTAZIONI E OPZIONI
Comma I
La parola "Sezioni" della lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 dello
Statuto va letta "Regioni".
Comma II
Le Sezioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono di
comune intesa un loro rappresentante nel Consiglio Nazionale.
Comma III
Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano o
per appello nominale. Qualora non siano disponibili almeno tre scrutinatori
vedenti, tutte le votazioni palesi debbono effettuarsi per appello nominale.
Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina una Commissione
costituita da cinque membri di cui almeno due a conoscenza del braille.
Comma IV
I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione
di incompatibilita', debbono comunicare per iscritto al Presidente
Nazionale, con mezzi che consentano la dimostrazione della spedizione, la
loro opzione entro il termine perentorio di otto giorni dalle elezioni, pena
la decadenza dalla carica.
Comma V
In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' degli eletti, il Presidente
Nazionale ne da' comunicazione al subentrante o ai subentranti, i quali, a
pena di decadenza, debbono dichiarare l'accettazione della carica, ai sensi
dell'articolo 8 del presente Regolamento.
ART. 18 (S)
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e
in via straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga
necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri
Nazionali.
ART. 18 (R)
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Comma I
Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza di cui
al precedente articolo, convoca il Consiglio Nazionale in prima riunione
entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla conclusione del Congresso.
Comma II
Il Presidente Nazionale invia l'avviso di convocazione, con lettera
raccomandata o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio Nazionale,
almeno venti giorni prima di ciascuna riunione.
Comma III
Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato,
il verbale della seduta precedente, nonche' i principali documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno.
Comma IV
In caso di urgenza, la convocazione e' effettuata almeno 48 ore prima della
riunione.
Comma V
Un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale puo' richiedere, almeno otto
giorni prima della riunione, che siano iscritti all'ordine del giorno
particolari argomenti, che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri
mediante ordine del giorno aggiuntivo.
ART. 19 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale:
a) delibera la convocazione del Congresso;
b) elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri
eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che
ottengono il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da almeno
1/3 dei componenti. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza
dei componenti del Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica
della Direzione Nazionale;
d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacita' o di
vacanza comunque determinata;
e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da almeno
1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente
Nazionale deve dimettersi;
f) elegge i Probiviri effettivi e supplenti;
g) elegge due Sindaci effettivi e due supplenti;
h) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
i) nomina i soci onorari;
j) j)approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attivita'
dell'Unione e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
k) k)approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica
ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
l) l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione,
su proposta della Direzione Nazionale;
m) m) determina l'entita' della quota sociale, nonche' le percentuali di
distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali e
Consigli Sezionali;
n) n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall'Unione Italiana dei
Ciechi, che costituiscono il Comitato Stampa;
o) o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della
Direzione Nazionale;
p) p) puo' costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione
di specifiche attivita' proprie dell'Unione;
q) q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali,
su proposta del Consiglio Regionale competente.
TITOLO VII
LA DIREZIONE NAZIONALE
ART. 20 (S)
COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale e' costituita dal Presidente Nazionale, che la
presiede, e da dieci componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20
Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacita', o di vacanza, comunque determinata,
i componenti della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante elezione
integrativa da parte del Consiglio Nazionale.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la
decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovra' essere rinnovata.
ART. 20 (R)
DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI E RINNOVO
Comma I
L'elezione integrativa, di cui al secondo comma dell'art. 20 dello Statuto,
per incapacita' di uno o piu' membri della Direzione (dichiarata dal
Consiglio Nazionale), o per vacanza comunque determinata, e' compiuta dal
Consiglio Nazionale in riunione appositamente convocata.
Comma II
Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, prevista dall'ultimo comma
dell'art. 20 dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca tempestivamente
il Consiglio Nazionale, in seduta straordinaria, per il rinnovo della
Direzione Nazionale.
ART. 21 (S)
CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale e' convocata dal Presidente Nazionale almeno sei
volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga
necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la
Direzione stessa.
ART. 21 (R)
CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
Comma I
L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e
l'ordine del giorno, e' inviato dal Presidente Nazionale ai componenti la
Direzione Nazionale almeno otto giorni prima della riunione. In caso di
urgenza, la convocazione puo' essere effettuata almeno 48 ore prima.
Comma II
Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato,
il verbale della seduta precedente, nonche' i principali documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno.
ART. 22 (S)
COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale:
a) elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente Nazionale, su proposta
del Presidente Nazionale;
b) elegge il componente dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Presidente Nazionale;
c) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
d) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
e) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e
adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il
personale dipendente dall'Unione;
f) nomina un Istituto Cassiere;
g) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni
ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti
nazionali o interregionali, nonche' nelle organizzazioni internazionali;
h) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali
variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
i) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri
Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi;
j) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
Regionale di cui si sia verificata la vacanza;
k) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
l) esercita il controllo amministrativo sui Consigli Regionali ed ha
facolta' di verificare la gestione amministrativa dei Consigli Provinciali;
m) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano
dall'ambito regionale;
n) delibera l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'Unione,
nonche' l'accettazione di lasciti e donazioni, sentita la Sezione
territorialmente competente;
o) in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del
Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo
nella prima riunione;
p) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla
competenza del Consiglio Nazionale.
ART. 22 (R)
COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
Comma I
La Direzione designa i rappresentanti dell'Unione tenendo conto delle
indicazioni formulate dai Consigli Regionali, ove la terna prevista
dall'art. 35, lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. I rappresentanti
designati dalla Direzione Nazionale devono riferire per iscritto al
Presidente Nazionale, almeno una volta all'anno, sull'esecuzione del mandato
e sulle questioni di particolare interesse per l'Unione concernenti
l'amministrazione di cui fanno parte.
Comma II
La Direzione scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi
irregolarita' di natura amministrativa e politico-amministrativa.
Comma III
In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale, la Direzione
Nazionale nomina un Commissario Straordinario.
Comma IV
Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente
necessario al ripristino dell'organo disciolto ed in ogni caso non piu' di
sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di un anno. Decorso
tale termine, decade automaticamente e viene sostituito.
Comma V
Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Consiglio Regionale e
puo' nominare uno o due vice-commissari, nonche', sentiti gli eventuali
vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli
affari del Consiglio Regionale.
Comma VI
Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e
consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario
Straordinario.
Comma VII
La Direzione Nazionale puo' nominare Commissari ad acta presso il Consiglio
Regionale o il Commissario Straordinario regionale per l'adozione di atti
obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati
tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga
l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.
Comma VIII
Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito
nell'atto di incarico, cessa dal suo incarico. Il Consiglio Regionale presso
cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.
Comma IX
Le spese relative ai Commissari sono a carico dell'organo sostituito.
Comma X
La Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o piu' settori
di attivita' inerenti le finalita' associative.
Comma XI
I componenti della Direzione Nazionale, ai quali sono stati attribuiti
particolari settori di attivita', operano in stretto collegamento con il
Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente alla Direzione Nazionale.
Comma XII
La Direzione Nazionale costituisce apposite Commissioni di lavoro e Comitati
tecnici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base.
Comma XIII
Le spese per il funzionamento delle Commissioni consultive e dei Comitati
tecnici sono a carico del bilancio della Sede Centrale.
Comma XIV
La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, puo' nominare
fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Nazionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni
del Consiglio e della Direzione Nazionali.
TITOLO VIII
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
ART. 23 (S)
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale e' composto dal Presidente Nazionale,
dal Vice-Presidente Nazionale e da un componente della Direzione Nazionale
da questa eletto. Collabora con il Presidente nell'assolvimento dei compiti
statutari.
TITOLO IX
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ART. 24 (S)
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e due
supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara
condotta morale, civile, ed associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il
Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessita'.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di
sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della Direzione
Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali.
ART. 24 (R)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Comma I
Per l'assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale
della collaborazione del personale dell'Unione.
Comma II
Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente, con comunicazione
scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.
Comma III
I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del
Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei componenti
effettivi.Qualora manchi solo un componente effettivo viene sostituito dal
supplente piu' anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianita' di
iscrizione, dal piu' anziano di eta'.
Comma IV
In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo
piu' anziano di iscrizione all'Unione, o, in caso di uguale anzianita' di
iscrizione, dal piu' anziano di eta'.
Comma V
Per la proposta di provvedimenti disciplinari, che deve contenere in forma
articolata le contestazioni di addebito, il termine e' di 60 giorni dal
fatto o dalla sua piena conoscenza.
Comma VI
Il Collegio comunica, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30
giorni le proposte di sanzione, con le contestazioni di addebito, agli
interessati.
Comma VII
Gli organi e i soci hanno facolta' di presentare entro 30 giorni dalla
comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti.
Comma VIII
Il Collegio, udite le parti che ne hanno fatto richiesta, o quelle di cui
ritenga utile l'audizione. ha 90 giorni dal termine dell'istruttoria per
adottare la decisione.
Comma IX
Le parti possono farsi assistere da persone di loro fiducia quando, su
richiesta di parte o per decisione del Collegio, siano necessari elementi
integrativi di giudizio.
Comma X
Le decisioni sono comunicate alle parti, mediante plico con avviso di
ricevimento, entro 30 giorni dalla adozione.
Comma XI
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
ART. 25 (S)
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la
censura, la sospensione fino a tre anni, l'espulsione.
2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive
dell'Unione, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei
confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall'art. 7 del
presente Statuto.
3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti piu'
volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in
misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
4. L'espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi
piu' volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste
dal terzo comma.
5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono
valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse
sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che e'
sostituita dalla decadenza dalla carica ricoperta.
TITOLO X
DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI
ART. 26 (S)
IL PATRIMONIO
1. Il patrimonio sociale e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili di
cui l'Unione Italiana dei Ciechi abbia la proprieta' a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Unione Italiana dei Ciechi e' amministrato dalla
Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali
secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
ART. 26 (R)
IL PATRIMONIO
Comma I
L'amministrazione dei beni e' attribuita all'organo che li utilizza o ne ha
la disponibilita'.
Comma II
La Direzione Nazionale puo' stabilire che i beni attribuiti alla
disponibilita' delle strutture territoriali vengano, in tutto o in parte,
destinati a fini di interesse generale dell'Unione, salvo vincoli di legge o
apposti dal dante causa.
ART. 27 (S)
ENTRATE DELL'UNIONE
1. Le entrate dell'Unione Italiana dei Ciechi sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato e di Enti
pubblici e privati;
d) da donazioni, lasciti ed oblazioni;
e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra
entrata.
2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attivita' di carattere economico
vengono impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 27 (R)
ENTRATE
Comma I
Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere
svolta in modo da non ledere l'immagine del cieco e la dignita' ed il
prestigio dell'Unione.
TITOLO XI
DEI COLLEGI DEI SINDACI
ART. 28 (S)
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i
Collegi Provinciali.
2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due
effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente
Nazionale; in numero di uno dal Ministero dell'Interno; in numero di uno dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e in numero di uno dal Ministero per
i Beni Culturali. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi
Provinciali in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti
rispettivamente dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Provinciale.
3. Ciascun Collegio elegge il suo presidente tra i membri effettivi.
ART. 28 (R)
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI
Comma I
I componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso
di documentate competenze amministrativo-contabili.
Comma II
In caso di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente piu'
anziano di eta'.
ART. 29 (S)
COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e
finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e
i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione
sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.
3. Il Collegio Regionale e i Collegi Provinciali dei Sindaci:
a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e
delle Sezioni Provinciali;
b) verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di
cassa redigendone il verbale;
c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.
TITOLO XII
DELL'ISTITUTO CASSIERE
ART. 30 (S)
L'ISTITUTO CASSIERE
1. L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle
Sezioni Provinciali e' scelto tra Istituti di Credito di provata solidita'.
2. Il servizio di cassa e di conto corrente e' regolato da apposita
convenzione.
TITOLO XIII
DEL SEGRETARIO GENERALE
ART. 31 (S)
NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale dell'Unione e' nominato dal Consiglio Nazionale su
proposta della Direzione Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionale e ne redige i verbali;
b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali
nell'espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative
di carattere associativo;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed e'
responsabile dell'efficacia dell'azione amministrativa;
e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede
Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
3. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene
sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione
Nazionale.
ART. 31 (R)
NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE E SUE MANSIONI
Comma I
Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima
riunione dopo ogni Congresso Nazionale; puo' essere revocato dal Consiglio
Nazionale in qualunque momento.
Comma II
Le funzioni disciplinari sono esercitate dal Segretario Generale in
conformita' dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La sanzione del biasimo e'
irrogata dal Segretario Generale. Le sanzioni della multa e della
sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d'intesa con l'Ufficio di
Presidenza Nazionale. La sanzione del licenziamento e' adottata dalla
Direzione Nazionale.
TITOLO XIV
DEGLI ORGANI REGIONALI
ART. 32 (S)
ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE
1. L'organizzazione dell'Unione Italiana dei Ciechi su base regionale
corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel capoluogo
di regione.
ART. 32 (R)
ORGANIZZAZIONE REGIONALE: SPESE PER LA SEDE REGIONALE
Comma I
Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della
Sezione Provinciale presso la quale abbia la propria sede, secondo modalita'
concordate con la Sezione medesima.
Comma II
La Direzione Nazionale puo' autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire
la propria sede in citta' e luogo diversi da quello della Sezione del
capoluogo di Regione.
ART. 33 (S)
IL PRESIDENTE REGIONALE
1. Il Presidente Regionale e' il rappresentante dell'Unione Italiana dei
Ciechi nell'ambito regionale, ed ha la direzione dell'attivita' associativa
svolta in tale ambito.
2. Il Presidente inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza;
b) da' esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;
c) firma la corrispondenza e gli atti inerenti il Consiglio Regionale, ivi
compresi contratti e convenzioni;
d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del
Consiglio Regionale;Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a
promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone
il Consiglio Regionale nella prima riunione;
e) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio
Regionale, da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
riunione.
3. Il Vice-Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento.
ART. 33 (R)
IL PRESIDENTE REGIONALE
Comma I
Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la
gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato,
il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.
ART. 34 (S)
IL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale e' composto da soci effettivi della Regione e
precisamente:
a) i Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto.
b) i componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in numero
di due per ogni Sezione con piu' di mille soci effettivi e di uno per ogni
Sezione fino a mille soci effettivi.
2. Nelle Regioni con due sole Province le Assemblee delle Sezioni
Provinciali eleggono due Consiglieri Regionali ciascuna, indipendentemente
dal numero dei rispettivi soci effettivi.
3. Nella Regione Valle d'Aosta il Consiglio della Sezione Provinciale svolge
anche le funzioni di Consiglio Regionale.
4. Nelle Regioni a Statuto Speciale con province autonome, i Consigli
Provinciali possono decidere, in seduta comune, di non costituire il
Consiglio Regionale. In tale ipotesi i Consigli Provinciali, sempre in
seduta comune, eleggono il rappresentante della Regione in Consiglio
Nazionale.
ART. 35 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi di ciechi ed
ipovedenti nell'ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina le
attivita' delle Sezioni Provinciali e determina l'indirizzo dell'attivita'
associativa in campo regionale.
2. Il Consiglio Regionale inoltre:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il
Consigliere Delegato e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri due
componenti, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza Regionale;
b) vigila sull'applicazione nell'ambito della Regione dei deliberati del
Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
c) e' responsabile dell'attivita' associativa nel territorio regionale; ogni
iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata
preventivamente dalla Presidenza Nazionale;
d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attivita'
svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30
novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio
preventivo dell'esercizio successivo;
e) nomina l'Istituto Cassiere regionale;
f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi
in seno a tutti gli Organismi e Commissioni di competenza degli Organi
regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la
designazione di rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella
regione, la cui nomina e' di competenza degli Organi nazionali;
g) nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce i
Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione
Nazionale;
h) esercita il controllo contabile amministrativo sulle Sezioni Provinciali;
i) nomina il Commissario Straordinario alle Sezioni Provinciali;
j) nomina il Commissario ad acta alle Sezioni Provinciali;
k) revoca il mandato al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consigliere
Delegato su proposta di almeno un terzo e a maggioranza dei componenti;
l) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Regionale
dei Sindaci;
m) puo' costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di
specifiche attivita' proprie dell'Unione a livello regionale;
n) delibera l'assunzione del personale dipendente dal Consiglio medesimo;
o) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle
Sezioni Provinciali nell'ambito del territorio di propria competenza.
ART. 35 (R)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Comma I
La prima riunione del Consiglio Regionale avviene entro 20 giorni dal
completamento della sua composizione.
Comma II
La riunione di insediamento del Consiglio Regionale e le eventuali
successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal
Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale piu' anziano di
iscrizione all'Unione, o, a parita' di anzianita' di iscrizione, da quello
piu' anziano di eta'. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicate,
al primo punto dell'ordine del giorno la verifica dei poteri e, al secondo
punto, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Regionale.
Comma III
Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza sono effettuate separatamente per
ciascuno dei suoi componenti, a scrutinio segreto, secondo l'ordine
seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato.
Comma IV
Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno
ed e' convocato dal Presidente Regionale.
Comma V
E' convocato in via straordinaria:
a) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;
b) su richiesta della maggioranza dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
c) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
d) su richiesta del Presidente Nazionale, che ne indica l'ordine del giorno.
La convocazione deve essere fatta con avviso scritto almeno otto giorni
prima e, in caso d'urgenza, almeno 48 ore prima. Nei casi indicati alle
lettere b), c) e d) i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine
del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il
Consiglio nei termini e con le modalita' previsti nel presente articolo.
Comma VI
Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato,
il verbale della seduta precedente, nonche' i principali documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno.
Comma VII
Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli Organi sezionali
possono stabilire rapporti con gli Organi dell'Ente Regione per la
trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito
territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale e' tenuto ad informare
preventivamente il Presidente Regionale.
Comma VIII
Il controllo di cui alla lettera h) dell'art. 35 dello Statuto e'
effettuato, previa deliberazione del Consiglio Regionale, dal Presidente o
da un suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato e' tenuto a
collaborare alla verifica.
Comma IX
Il Presidente Regionale riferisce le risultanze della verifica al Consiglio
Regionale, per gli eventuali provvedimenti.
Comma X
Il Consiglio Regionale puo' chiedere per iscritto al Presidente Sezionale di
convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella
richiesta vengono indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno ed
il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovra' essere convocato.
Comma XI
Il Consiglio Regionale puo' chiedere per iscritto ai Presidenti Sezionali
che siano iscritti argomenti specifici all'ordine del giorno delle Assemblee
e dei Consigli Sezionali.
Comma XII
I rappresentanti designati dal Consiglio Regionale devono riferire allo
stesso Ufficio di Presidenza regionale sull'esecuzione del mandato, di norma
una volta ogni anno. Comunque, tutte le volte che, nell'ambito
dell'amministrazione di cui fanno parte, insorgano questioni di particolare
interesse per l'Unione, o quando il Consiglio Regionale o l'Ufficio di
Presidenza ne facciano richiesta.
Comma XIII
Il Consiglio Regionale scioglie i Consigli Sezionali quando sussistono gravi
irregolarita' di natura amministrativa e politico-amministrativa.
Comma XIV
Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio Regionale nomina un
Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il
Commissario Regionale di cui all'articolo 22 Comma III, del presente
Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione e' nominato un Commissario
Straordinario ad hoc.
Comma XV
Il Consiglio Regionale ha facolta' di nominare commissari ad acta presso le
Sezioni Provinciali nei casi e con le modalita' previsti dal medesimo
articolo 22 Comma VII, del presente Regolamento.
Comma XVI
Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali
eletti dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese
nel territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono
a carico del Consiglio Regionale.
Comma XVII
Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o ad un suo delegato, di
partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale secondo quanto stabilito
dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento, il Presidente Regionale
invia al Presidente Nazionale l'avviso di convocazione contenente l'ordine
del giorno, con il preavviso previsto per le sedute dei rispettivi Organi.
Comma XVIII
Il Consiglio Regionale delibera l'assunzione del proprio personale
dipendente.
Comma XIX
Il Consiglio Regionale puo': costituire commissioni di lavoro inerenti le
diverse finalita' associative; nominare comitati tecnici i cui componenti
possono essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative
regionali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari;
organizzare convegni nell'ambito regionale.
Comma XX
Piu' Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa
autorizzazione della Direzione Nazionale.
Comma XXI
Il Consiglio Regionale nomina rappresentanti regionali nei comitati
nazionali, su designazione delle assemblee di base.
Comma XXII
Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, puo' nominare
fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Regionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni
del Consiglio Regionale.
ART. 36 (S)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE
1. L'Ufficio di Presidenza Regionale e' l'organo esecutivo e collabora con
il Presidente nella direzione di tutte le attivita' svolte nell'ambito del
territorio regionale. Esso e' convocato dal Presidente, che ne presiede le
riunioni.
ART. 37 (S)
ENTRATE REGIONALI
1. Le entrate regionali sono costituite:
a) dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalita' deliberate
dal Consiglio Regionale;
b) dalla quota sociale nella parte di competenza;
c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'Unione;
d) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
e) da oblazioni e contributi di privati;
f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli Provinciali;
g) da ogni altra entrata.
ART. 37 (R)
ENTRATE, SPESE, BILANCI E CASSIERE
Comma I
I contributi delle Sezioni Provinciali sono fissati tenendo conto
prevalentemente del numero dei soci delle stesse.
TITOLO XV
DELLA SEZIONE PROVINCIALE
ART. 38 (S)
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. La Sezione Provinciale e' il nucleo organizzativo fondamentale
dell'Unione Italiana dei Ciechi.
2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per
l'attuazione delle finalita' associative tutte.
3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo
della provincia.
ART. 39 (S)
L'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. L'Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via
ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria:
a) per eleggere il Consiglio Sezionale vacante;
b) per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
c) quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga necessario;
d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne
faccia richiesta scritta.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci iscritti ed in regola
con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della
stessa.
3. L'Assemblea e' convocata dal Presidente Sezionale.
4. L'Assemblea e' valida in prima convocazione quando sia presente la meta'
piu' uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti
ART. 39 (R)
ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE: AVVISO DI CONVOCAZIONE,
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Comma I
L'Assemblea della Sezione Provinciale e' convocata mediante avviso scritto
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e
della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno da inviare a tutti i
soci, anche se non in regola con l'iscrizione, almeno 20 giorni di
calendario prima della data di svolgimento. La seconda convocazione puo'
avere luogo dopo un'ora dalla prima.
Comma II
L'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e relativi allegati
potra' essere certificato da dichiarazione del Segretario o impiegato
sezionali (o, in mancanza, dal Presidente Sezionale). Inoltre, l'avviso
potra' essere anche contenuto in periodico edito dalla Sezione che contenga
esclusivamente l'avviso di convocazione, nonche' gli allegati d'obbligo.
Comma III
All'avviso di convocazione devono essere allegati: la relazione
sull'attivita' svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle
uscite relative al conto consuntivo, ovvero la relazione programmatica e una
descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio
preventivo.
Comma IV
La data dell'Assemblea Sezionale ordinaria e' stabilita dal Consiglio
Sezionale o dall'Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.
Comma V
Partecipano all'Assemblea, con i diritti di cui all'art. 7 dello Statuto, i
soci effettivi che siano in regola con il tesseramento, nonche' i nuovi soci
effettivi che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento
dell'Assemblea stessa. Possono, altresi', presenziare ai lavori assembleari
i soci aggregati ed onorari, ai quali viene esteso l'avviso di convocazione
dell'Assemblea. Possono anche presenziare, senza diritto di voto e di
parola, i soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Per i
minori e gli interdetti intervengono i legali rappresentanti. Se trattasi di
genitori, il diritto di voto spetta ad uno solo di essi.
Comma VI
Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un
suo delegato, possono partecipare all'Assemblea (senza diritto di voto se
iscritti presso altre sezioni).
Comma VII
La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei
soci all'Assemblea.
Comma VIII
Quando debbano essere eletti i delegati al Congresso Nazionale, l'avviso di
convocazione dovra' indicare il numero dei delegati spettanti alla Sezione.
ART. 40 (S)
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei soci:
a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice-Presidente
dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di
cui almeno tre vedenti;
b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attivita'
svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
c) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica
ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
d) elegge il Consiglio della Sezione Provinciale;
e) vota la sfiducia al Consiglio Sezionale su mozione proposta da almeno un
decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della
mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica
del Consiglio Sezionale;
f) elegge i delegati al Congresso;
g) elegge i componenti del Consiglio Regionale.
ART. 40 (R)
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE
Comma I
L'Assemblea e' convocata almeno due volte l'anno: la prima entro il 30
aprile per l'approvazione della relazione sull'attivita' svolta e del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la seconda (da considerare
anch'essa ordinaria) entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione
programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo (art. 40,
lett. b) e c) dello Statuto).
Comma II
Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari. La conta dei voti per
l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene fatta da tre persone vedenti,
designate dal Presidente Sezionale.
Comma III
Il Presidente dell'Assemblea:
a) nomina il Segretario dell'Assemblea;
b) dirige i lavori assembleari;
c) dirime eventuali controversie assembleari;
d) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;
e) proclama gli eletti;
f) fa redigere in triplice copia, sotto la sua responsabilita', il verbale
dei lavori assembleari che sottoscrive in ogni copia. Delle tre copie del
verbale una restera' agli atti della Sezione Provinciale, la seconda dovra'
essere rimessa alla Sede Centrale e la terza al Consiglio Regionale.
Comma IV
Qualora l'Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno
rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell'Assemblea o, se
questi non e' ancora stato eletto, dal Presidente del Consiglio della
Sezione Provinciale. La nuova data dovra' essere fissata d'intesa con il
Consiglio Regionale.
ART. 41 (S)
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Il Presidente Provinciale e' il rappresentante dell'Unione nell'ambito
provinciale, ed ha la direzione dell'attivita' associativa svolta in tale
ambito.
2. Il Presidente Provinciale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l'Ufficio di
Presidenza;
b) da' esecuzione ai deliberati del Consiglio Sezionale;
c) firma la corrispondenza e gli atti inerenti il Consiglio Provinciale, ivi
compresi contratti e convenzioni;
d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del
Consiglio Provinciale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a
promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone
il Consiglio Provinciale nella prima riunione.
e) adotta in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio
Sezionale da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
riunione.
3. Il Vice-Presidente Provinciale sostituisce il Presidente della Sezione
Provinciale in caso di assenza o impedimento.
ART. 41 (R)
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
Comma I
Il Presidente Provinciale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale
e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali
delle cariche sociali sezionali, completi dei dati anagrafici, qualifiche ed
indirizzi di tutti gli eletti.
Comma II
Il Presidente Provinciale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la
gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato,
il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.
ART. 42 (S)
IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente e'
costituito da:
- cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta;
- sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi;
- nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi;
- undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi;
- tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi.
2. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi.
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno
e, in via straordinaria, quando:
a) il Presidente lo ritenga necessario;
b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio
Regionale;
c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
ART. 42 (R)
IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: CONVOCAZIONI
Comma I
Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della
riunione, nonche' l'ordine del giorno dei lavori. Oltre all'avviso di
convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della
seduta precedente, nonche' i principali documenti relativi agli argomenti
all'ordine del giorno.
Comma II
Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione
Provinciale, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 42
dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del
giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il
Consiglio nei termini e con le modalita' previste dall'art. 35 del presente
Regolamento per la convocazione del Consiglio Regionale.
Comma III
Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai
loro delegati, nonche' ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della
Sezione di partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali, il Presidente
Sezionale invia loro in tempo utile copia dell'avviso di convocazione.
ART. 43 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Il Consiglio della Sezione Provinciale:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il
Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri due
componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di
Presidenza della Sezione; il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti
fra i soci effettivi;
b) e' responsabile dell'attivita' associativa della Sezione e promuove ogni
iniziativa in favore di ciechi ed ipovedenti nell'ambito del proprio
territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere
preventivamente autorizzata dalla Presidenza Regionale o Nazionale, a
seconda delle rispettive competenze;
c) predispone annualmente la relazione sull'attivita' svolta e la relazione
programmatica;
d) predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
e) nomina l'Istituto Cassiere;
f) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell'Unione in seno a tutti
gli organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali. Indica
al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di
rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella provincia, la cui
nomina e' di competenza degli Organi regionali;
g) revoca il mandato al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consigliere
Delegato su proposta di almeno un terzo ed a maggioranza dei componenti;
h) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo
esame;
i) delibera sull'istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze;
j) delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla
competenza dell'Assemblea;
k) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sezione.
l) elegge il Collegio Sezionale dei Sindaci.
ART. 43 (R)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: INSEDIAMENTO, ELEZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, AMBITO DI COMPETENZA, CONTROLLO
AMMINISTRATIVO-POLITICO, SEZIONI INTERCOMUNALI, COMITATI DI APPOGGIO
E GRUPPI GIOVANILI
Comma I
Il Consiglio della Sezione Provinciale viene insediato entro 15 giorni dallo
svolgimento dell'Assemblea Sezionale nel corso della quale il Consiglio
stesso e' stato eletto.
Comma II
Il Presidente Sezionale uscente convoca nel termine di cui al comma
precedente la prima riunione del Consiglio Sezionale. Nell'avviso di
convocazione devono essere indicati: al primo punto all'ordine del giorno la
verifica dei poteri, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente
Regolamento, ed al secondo punto l'elezione dell'Ufficio di Presidenza
Provinciale.
Comma III
Fino alla elezione del Presidente Sezionale la riunione di insediamento del
Consiglio Sezionale e' presieduta dal Consigliere Sezionale piu' anziano di
iscrizione all'Unione o, a parita' di anzianita' di iscrizione, da quello
piu' anziano di eta'.
Comma IV
Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per
ciascuno dei suoi componenti, con votazione segreta secondo l'ordine
seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato.
Comma V
Le Sezioni possono costituire anche dei Comitati d'appoggio per la
realizzazione di specifiche iniziative. Tali Comitati agiscono nel rispetto
delle direttive del Consiglio Provinciale ed hanno carattere di
temporaneita'.
Comma VI
I Comitati sono di norma presieduti dal Presidente Sezionale. Qualora siano
presieduti da persona diversa dal Presidente Sezionale, questa riferisce
periodicamente, sulle iniziative svolte, al Presidente della Sezione.
Comma VII
Previa delibera del Consiglio Sezionale, presso ogni Sezione possono essere
costituiti gruppi con particolari finalita' nei campi dello sport, del tempo
libero, della cultura e della sicurezza sociale.
Comma VIII
L'attivita' dei gruppi di cui al comma precedente e' coordinata da appositi
Organi eletti nel seno degli stessi e si svolgera' nei settori di specifico
interesse in stretta collaborazione con gli Organi direttivi della Sezione.
Comma IX
Il Consiglio Sezionale delibera l'assunzione del personale dipendente dalla
Sezione.
Comma X
Il Consiglio Sezionale puo': costituire commissioni di lavoro inerenti le
diverse finalita' associative; nominare comitati tecnici i cui componenti
possono essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative
provinciali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari;
organizzare convegni nell'ambito provinciale.
Comma XI
Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono predisposti dal Consiglio
Sezionale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Comma XII
Il Consiglio Sezionale, su proposta del Presidente Sezionale, puo' nominare
fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Sezionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni
del Consiglio Sezionale.
ART. 44 (S)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. L'Ufficio di Presidenza e' l'organo esecutivo della Sezione Provinciale e
collabora con il Presidente Sezionale nella direzione delle attivita' svolte
nell'ambito della Sezione Provinciale.
ART. 44 (R)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE: CONVOCAZIONE
Comma I
L'Ufficio di Presidenza e' convocato dal Presidente Sezionale quando lo
ritenga opportuno, ovvero su richiesta degli altri due componenti.
Comma II
Il Presidente Sezionale presiede le riunioni dell'Ufficio di Presidenza ed
e' responsabile dei verbali dei lavori.
ART. 45 (S)
ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite:
a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di
soci;
b) da contributi di Enti Pubblici e privati;
c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio Sezionale;
d) da donazioni e contributi di privati;
e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell'Unione;
f) da ogni altra entrata.
ART.45 (R)
ENTRATE, SPESE, BILANCI, CASSIERE E DOCUMENTI OBBLIGATORI
Comma I
Entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea,
il Presidente Sezionale deve trasmettere tutti i documenti finanziari,
corredati dal parere del Collegio Provinciale dei Sindaci, al Consiglio
Regionale.
TITOLO XVI
DELLA RAPPRESENTANZA
ART. 46 (S)
LA RAPPRESENTANZA ZONALE
1. La Rappresentanza zonale cura, su direttive del Consiglio della Sezione
Provinciale territorialmente competente, tutte le attivita' associative
nell'ambito del territorio in cui opera.
2. Essa e' affidata a un Rappresentante o a una Rappresentanza Collegiale.
3. La Rappresentanza Collegiale elegge il Rappresentante che ne presiede le
riunioni.
ART. 46 (R)
LA RAPPRESENTANZA ZONALE: ATTIVITA', ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
DEI SOCI, ENTRATE E SPESE
Comma I
Il Rappresentante o la Rappresentanza chiede la preventiva approvazione
delle proprie iniziative alla Sezione Provinciale.
Comma II
L'iscrizione e la cancellazione dei soci debbono essere immediatamente
proposte al Consiglio della Sezione.
Comma III
La Rappresentanza presenta annualmente alla Sezione l'elenco dei nuovi
iscritti e di quelli cessati.
Comma IV
Alle Rappresentanze e' affidato annualmente dalla Sezione, a titolo di
anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, un fondo da
determinarsi caso per caso.
Comma V
Ogni anno le Rappresentanze versano alla Sezione le somme avanzate,
accompagnandole con un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese.
TITOLO XVII
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
ART. 47 (S)
L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
1. L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e' composta dai Consiglieri
Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno
una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della
politica associativa.
ART. 47 (R)
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE
Comma I
L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e' convocata dal Presidente
Nazionale con le stesse modalita' del Consiglio Nazionale, in quanto
compatibili.
ART. 48 (S)
L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
1. L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti e' composta dal Consiglio
Regionale e dai Consigli Sezionali presenti sul territorio regionale e si
riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della
politica associativa in ambito regionale.
ART. 48 (R)
ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE
Comma I
L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti e' convocata dal Presidente
Regionale con le stesse modalita' del Consiglio Regionale, in quanto
compatibili.
TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI
ART. 49 (S)
DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi restano in carica quattro anni
e si rinnovano nelle Assemblee precongressuali.
2. I loro membri sono rieleggibili.
3. I membri di qualsiasi organo dell'Unione Italiana dei Ciechi che compiano
tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui
appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.
ART. 49 (R)
DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE, SOSTITUZIONI
TEMPORANEE E RATIFICHE
Comma I
Salvo diversa previsioni del presente Statuto, gli Organi collegiali o
monocratici dell'Unione restano in carica quanto l'organo che li ha
nominati, che puo' anche procedere alla loro revoca.
Comma II
Fino all'insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione, gli Organi scaduti.
Comma III
In tutti i casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente di
ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.
Comma IV
Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica
all'organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.
Comma V
Per ogni Sezione e' costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da
soci effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di
tre, cinque o sette, a seconda che il Consiglio della Sezione sia composto
da sette, nove od undici e tredici consiglieri.
Comma VI
Il Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su
determinazione del competente Consiglio Regionale, puo' essere
intersezionale; in tal caso il numero di componenti e' rapportato al
Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.
Comma VII
Per ogni Consiglio Regionale e' costituito un Comitato Regionale Giovani,
composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato
Sezionale o intersezionale.
Comma VIII
E' costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci
effettivi, eletti dai Presidenti dei Comitati Giovanili Regionali in seduta
comune.
Comma IX
Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l'anno, i
Presidenti dei Comitati Regionali Giovani, per il coordinamento delle
iniziative.
Comma X
Ogni Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
Comma XI
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati
Giovani, i soci effettivi che non abbiano compiuto trent'anni.
Comma XII
Nell'ambito dei bilanci preventivi della Sede Centrale, dei Consigli
Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per
il finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.
Comma XIII
Il Consiglio Nazionale puo' deliberare la costituzione di altri Comitati,
aventi particolari finalita', ai quali si estendono, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
ART. 50 (S)
INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CUMULO DI CARICHE
1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non
possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell'Unione. I Consiglieri
Nazionali, eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di
Presidenti Regionali. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale,
Regionali e Provinciali ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri
non possono ricoprire alcuna altra carica nell'Unione.
2. La carica di dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e' incompatibile
con quella di dirigente di altre associazioni di e per ciechi che operano
contro l'Unione Italiana dei Ciechi. Parimenti la qualita' di socio
dell'Unione e' incompatibile con quella di socio di tali associazioni.
3. La carica di dirigente dell'Unione e', altresi', incompatibile con
rapporti di lavoro a carattere continuativo con l'Unione e con gli enti nei
cui confronti l'Unione Italiana dei Ciechi eserciti poteri di gestione e di
controllo.
4. Il Presidente della Sezione Provinciale e' ineleggibile alla carica di
Presidente Regionale.
5. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali,
i Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima
carica per piu' di tre mandati consecutivi completi. Tale disposizione si
applica ai mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello
Statuto approvato dal XIX Congresso Nazionale.
ART. 51 (S)
VOTAZIONI ED ELEZIONI
1. Le votazioni nell'ambito degli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi
avvengono normalmente con votazione palese. Le votazioni per le elezioni
delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a
scrutinio segreto.
2. Le votazioni sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei
componenti l'organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.
3. E' approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti,
salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parita'
di voti, il voto del Presidente e' dirimente.
4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato
il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente
Statuto. In caso di parita', risulta eletto il piu' anziano per appartenenza
continuativa all'Unione; in caso di ulteriore parita', risulta eletto il
piu' anziano di eta'.
5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi
dell'Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno
avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti
l'organo inizialmente eletti.
6. Per l'elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per la
Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la
presentazione e la sottoscrizione di liste.
7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere
presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle operazioni di
voto. In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero di
componenti l'organo da eleggere.
8. Qualora sia stata presentata una sola lista, e' data la facolta' di
presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono
essere presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle
operazioni di voto. Nel caso di presentazione di una sola lista, il solo
voto di lista comporta l'attribuzione di un voto di preferenza a tutti i
candidati della lista. L'espressione di voti di preferenza oltre a quello di
lista comporta la sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati
della lista e non all'intera lista. Quando vengono espresse preferenze
possono essere votati anche candidati estranei alla lista fino ad 1/3 dei
componenti l'organo da eleggere arrotondato per difetto, purche' il numero
totale delle preferenze espresse non superi il numero dei componenti
l'organo da eleggere.
9. In presenza di due o piu' liste, potra' essere espresso un numero di
preferenze fino a 2/3 dei componenti l'organo da eleggere, arrotondato per
difetto.
10. Lo spoglio dei voti sara' effettuato da un collegio di scrutinatori
composto da almeno cinque membri, di cui almeno tre vedenti.
11. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:
a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti
proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei
seggi per la lista maggioritaria;
b) nel caso di presentazione di piu' di due liste, i seggi vengono ripartiti
proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti e' comunque riservata la meta' piu'
uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono ripartiti fra le
altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.
ART. 51 (R)
VOTAZIONI ED ELEZIONI
Comma I
In caso di dimissioni o di vacanza, comunque determinata, e qualora siano
state presentate liste, il subentro avverra' nell'ambito della lista
dell'eletto o degli eletti da sostituire.
Comma II
Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la gia' avvenuta
sostituzione di un terzo dei componenti, si procedera' a nuove elezioni,
limitatamente al numero dei posti vacanti. Tali elezioni dovranno aver luogo
in seduta tempestivamente convocata.
Comma III
Ove si verifichino contestualmente le dimissioni o la vacanza, comunque
determinata, della maggioranza dell'organo, si procedera' al suo rinnovo
integrale.
Comma IV
L'eventuale presentazione di liste per l'elezione del Presidente Nazionale e
dei venti Consiglieri Nazionali di nomina congressuale, avviene secondo le
seguenti modalita':
a) le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale entro il
termine perentorio di 24 ore dalla votazione sulla relazione degli Organi
centrali dell'Unione al Congresso. A tal fine il Presidente del Congresso
precisa l'ora esatta di scadenza del termine utile;
b) le firme dei presentatori delle liste e di accettazione delle candidature
vanno apposte alla presenza di almeno uno dei componenti il Collegio degli
scrutinatori, che le autentica, previa esibizione di documento di identita',
ove il sottoscrittore non sia a lui noto;
c) le operazioni di presentazione delle liste ancora in corso alla scadenza
delle 24 ore, proseguiranno fino ad esaurimento.
Comma V
La Commissione elettorale verifica l'ammissibilita' di ciascuna lista, nel
rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Concluse le operazioni per
la presentazione delle liste, la Commissione elettorale redige apposito
verbale e lo consegna al Presidente del Congresso.
Comma VI
Per l'elezione della Direzione Nazionale, per la quale non e' prevista la
presentazione di liste, non e' necessaria la formalizzazione di candidature,
ferma restando la facolta' dei singoli Consiglieri Nazionali di esprimere
intenzioni di voto.
Comma VII
Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei
Sindaci non e' richiesta la presentazione di liste, ne' di candidature, ferm
a restando la facolta' dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di
voto.
Comma VIII
Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio
Sezionale, si applicano le disposizioni previste per la elezione della
Direzione Nazionale.
Comma IX
Per le elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale le liste di candidati
dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12
del decimo giorno libero precedente l'Assemblea. Tali liste devono essere
sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona
specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad un
notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.
Comma X
Non e' ammesso candidarsi in piu' liste per lo stesso Organo.
Comma XI
I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla
presenza di una delle persone indicate nel Comma IX.
Comma XII
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve
indicare una o piu' persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere
le firme di cui al precedente comma, nonche' i giorni e l'orario in cui tale
persona sara' a disposizione dei soci.
Comma XIII
Per le votazioni a scrutinio segreto, il votante potra', a sua scelta,
avvalersi della scrittura in braille o di quella in nero.
Comma XIV
Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun tipo di
votazione.
Comma XV
Tutte le schede per le elezioni a cariche sociali, nonche' quelle per i
delegati al Congresso, dovranno essere prive di ogni nominativo e
contrassegnate da apposito timbro.
Comma XVI
Nelle elezioni le schede recano, di norma, la scritta "Elezioni per..."
seguita dalla denominazione dell'organo da eleggere.
Comma XVII
Il Presidente del seggio controlla che, durante le elezioni, una stessa
persona non assista piu' di due elettori.
Comma XVIII
Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per
sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.
Comma XIX
Il Presidente del Collegio votante, prima dell'inizio delle operazioni di
voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista,
nonche' il numero delle liste di appartenenza.
Comma XX
Qualora siano espresse piu' preferenze di quanto consentito, tutte le
preferenze verranno annullate. In tal caso, resta comunque valido il voto di
lista, quando lo stesso sia esplicitamente espresso, oppure quando i
candidati votati appartengano tutti alla stessa lista.
Comma XXI
Qualora l'elettore esprima preferenze totalmente o parzialmente difformi
dalla lista prescelta, rimane valido il voto di lista e vengono annullate le
preferenze espresse al di fuori della lista votata.
Comma XXII
In presenza di una sola lista e di candidature estranee alla lista
l'assegnazione dei seggi e' effettuata in base alla graduatoria delle
preferenze ottenute dai singoli candidati.
Comma XXIII
Nell'ipotesi di cui al comma precedente il solo voto di lista comporta
l'attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. La
espressione di voti di preferenza, oltre a quello di lista, comporta la sola
attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non
all'intera lista. Quando vengono espresse preferenze, possono essere votati
anche candidati estranei alla lista fino a 1/3 dei componenti l'organo da
eleggere, arrotondato per difetto, ma non inferiore all'unita'.
Comma XXIV
Qualora vi siano piu' liste, la mancanza dell'indicazione del numero della
lista non comporta l'annullamento della scheda, quando dalle preferenze
espresse risulti inequivocabilmente manifesta la volonta' dell'elettore.
Comma XXV
Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire
la segretezza e la liberta' del voto.
Comma XXVI
Le candidature vanno presentate al Presidente dell'organo competente
all'elezione prima che sia disposto l'inizio delle operazioni di voto. Il
Presidente puo' designare altra persona a raccogliere le candidature di cui
al precedente comma. L'ammissibilita' delle candidature, una volta accettata
dai candidati, e' disposta dal Presidente dell'organo competente. In caso di
contestazione decide l'organo competente alla elezione.
ART. 52 (S)
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate:
- per le sezioni fino a 300 soci da almeno 10 soci effettivi;
- per le sezioni da 300 a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
- per le sezioni da 500 a 1500 soci da almeno 30 soci effettivi;
- per le sezioni da 1500 a 2500 soci da almeno 50 soci effettivi;
- per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 80 soci effettivi;
- per le altre elezioni almeno dall'8% della componente elettorale.
2. Il numero di candidati di una lista non puo' superare il numero dei
componenti l'organo da eleggere, ne' essere inferiore ai 2/3 del medesimo
organo.
3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste
deve essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno
dei due sessi.
4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinera' le
modalita' di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori
norme elettorali.
ART. 52 (R)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Comma I
Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle
singole fattispecie determini numeri non interi, le espressioni "almeno" o
analoghe vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per
eccesso; le espressioni "non superiori a" o analoghe vanno intese nel senso
che si procede ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione
di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la
frazione di punto fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.
Comma II
La lista che non adempie alle prescrizioni di cui all'art. 52, comma 3,
dello Statuto e' irricevibile.
ART.53(S)
I RICORSI GERARCHICI
1. I ricorsi gerarchici sono cosi' disciplinati:
a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai
Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione Nazionale c
he decide in secondo grado;
b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla
Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio Nazionale che
decide in secondo grado;
c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al
Consiglio Nazionale.
2. Le decisioni adottate in secondo grado da tutti gli Organi e quelle
comunque adottate dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.
3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati
dal Regolamento Generale.
ART. 53 (R)
I RICORSI GERARCHICI
Comma I
Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento
negli articoli che precedono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi
collegiali dell'Unione chiunque vi abbia interesse puo' presentare ricorso
all'organo collegiale gerarchicamente superiore.
Comma II
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla adozione o dalla
piena conoscenza dell'atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione
del provvedimento impugnato.
Comma III
I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi
generali dell'ordinamento sono sempre impugnabili.
Comma IV
L'organo chiamato ad esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni
successivi al ricevimento del ricorso se trattasi di Consiglio Provinciale,
Regionale e Direzione Nazionale ed entro 180 giorni se trattasi del
Consiglio Nazionale.
Comma V
Fino all'annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro
efficacia, salvo che l'organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne
sospenda l'esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave ed
irreparabile.
ART.54 (S)
RIUNIONI APERTE
1. Le riunioni dei Consigli Provinciali, Regionali, e Nazionale sono aperte
ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
ART. 54 (R)
RIUNIONI APERTE
Comma I
Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute piu' idonee,
ed almeno tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle
sedute relative agli Organi aperti alla partecipazione dei soci a norma di
Statuto, che vanno trasmessi ai coordinatori dei Comitati Consultivi, ai
rappresentanti di zona e ai referenti comunali.
Comma II
Ogni Sezione e' tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al
comma precedente:
a) le sedute del Consiglio Nazionale;
b) le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;
c) le sedute del proprio Consiglio Sezionale;
Comma III
I Presidenti degli Organi interessati sono tenuti a fornire, in tempo utile,
il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti
commi.
Comma IV
La partecipazione dei soci alle sedute e' a loro totale carico e non
comporta diritto di parola e di voto.
Comma V
I Consigli possono decidere lo svolgimento, parziale o totale, della seduta
a porte chiuse, per motivi di ordine o quando trattasi di questioni
riguardanti persone.
TITOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.55 (S)
MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:
a) dalla Direzione Nazionale;
b) dal Consiglio Nazionale;
c) dai Consigli Regionali;
d) dai Consigli Provinciali;
e) da almeno dieci delegati al Congresso.
2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui
alla precedente lettera e), devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno
due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei delegati
devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di 24 ore
dall'apertura del Congresso medesimo.
3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le
proposte, delibera sulla loro ammissibilita' e le sottopone al Congresso.
ART. 56 (S)
LE SEZIONI INTERCOMUNALI
1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente
Statuto sono conservate.
ART. 57 (S)
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
1. Lo scioglimento dell'Unione Italiana dei Ciechi puo' essere deliberato
dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al
voto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Unione
Italiana dei Ciechi sara' devoluto, con le modalita' che saranno previste
nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, ovvero a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Durante la vita dell'Unione Italiana dei Ciechi e' fatto assoluto divieto
di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche'
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte,
per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso,
distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'.
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di
lavoro per le medesime qualifiche.
ART. 58 (S)
VIGENZA DELLO STATUTO
1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento
in cui le situazioni
ART. 58(R)
NORMA FINALE
Comma I
Quando sono previsti termini a giorni il giorno iniziale non si computa e si
computa quello finale.
Comma II
Quando viene usato il termine "giorni liberi" non si computano ne' il giorno
iniziale, ne' quello finale.

 

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